venerdì 12 settembre 2008

pasquale passarelli 19 dicembre 2006

Il sottoscritto Pasquale Passarelli, nato a Pozzilli il giorno 03.08.1943 e residente a Monteroduni in via Colle delle Api n. 7, candidato nelle recenti elezioni del 5 e 6 novembre uu.ss. per il rinnovo del Consiglio regionale, propone formale denuncia-querela in relazione ai fatti di seguito esposti.
Con sentenza del 15.06.2006 il Tribunale di Campobasso, applicando l’art. 122, comma 2, della Costituzione, pronunciava la decadenza di Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale e di presidente della Giunta regionale perché esercitava in regime di incompatibilità anche l’ufficio di senatore della Repubblica.
Pur avendo ricevuto partecipazione della sentenza, Angelo Michele Iorio continuava a esercitare ambedue le funzioni, nella sua qualità di pubblico ufficiale, ricoprendo entrambi gli uffici dichiarati incompatibili (senatore e presidente della Giunta) nonché quello di Commissario del Governo per il Molise (in materia di ricostruzione post-sisma), derivantegli appunto dall’essere presidente della Giunta (cfr. sul punto anche l’art. 67 Dlgs. 267/2000 in tema di esimenti alle cause di incompatibilità).
Con sentenza del 29.09.2006 la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.
Benché la sentenza non fosse in alcun modo sospesa, Angelo Michele Iorio continuava a ricoprire imperterrito i tre uffici predetti nonché quello di Commissario per l’alluvione e quello di componente della Commissione di vigilanza sulla Rai Tv, cumulando, è presumibile, anche le relative indennità.
Intanto scadeva il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise e lo stesso Iorio, ignorando la decadenza dichiarata dai giudici, continuava a svolgere contemporaneamente le cinque funzioni predette, mentre partecipava alla campagna elettorale: non solo, quindi, interveniva ai lavori del Senato e, presumibilmente, della Commissione di vigilanza sulla Rai Tv ma, pur essendo incompatibile e già dichiarato decaduto, presiedeva anche i lavori della Giunta regionale, adottando addirittura atti che andavano ben al di là dei limiti dell’ordinaria amministrazione. Né si asteneva dall’esercitare le sue funzioni di Commissario di Governo. Il tutto con grave annullamento della par condicio, indispensabile per un sereno e corretto svolgimento della campagna elettorale.
Tale singolare circostanza, unica in Italia, probabilmente determinava, tra l’altro, l’ineleggibilità del candidato Angelo Michele Iorio (cfr. l’art. 2, comma 2, della L. 154/1981 e la L. 165/2004).
Durante la campagna elettorale il sottoscritto ha denunciato questo comportamento sia sulla stampa locale sia nel corso di pubblici comizi ma il candidato Iorio ha persistito pervicacemente nella sua condotta.
Oggi, quindi, non restano che due ipotesi:
o le azioni di Iorio sono state irreprensibili, almeno sul piano della legittimità, e allora non ci resta che guardare preoccupati al futuro;
oppure Iorio ha violato la legge, e allora è giusto che nei suoi confronti siano applicate le sanzioni previste per tutti i cittadini italiani, nessuno escluso.
Nella fattispecie, il sottoscritto chiede rispettosamente che le On.li Procure in indirizzo accertino l’eventuale sussistenza di responsabilità sussumibili sotto l’art. 347 cp. e/o sotto l’art. 323 cp. nonché di una responsabilità contabile.
Nel caso in cui tali responsabilità fossero rilevate, il sottoscritto chiede che l’autore del reato sia penalmente perseguito e punito e che nei suoi confronti sia attivata la procedura finalizzata al recupero delle indennità che fossero state illegittimamente lucrate.
Il sottoscritto, che elegge il proprio domicilio in Monteroduni alla via Colle delle Api n. 7, chiede, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cpp, dell’eventuale richiesta di archiviazione nonché, a norma dell’art. 406, comma 3, cpp, dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari e manifesta sin d’ora l’opposizione all’emissione del decreto penale di condanna, nonché alla declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 34 Dlgs. 28.08.2000, n. 271, nel caso in cui il fatto integrasse un reato attribuito alla competenza del giudice di pace.

(altromolise.it)




postato da: cavallisanniti alle ore 19:28 | Permalink | commenti
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